Le due limitazioni alla sovranità

12.03.2018

Stefano Costantini ha condiviso il post di Civicrazia Italiana.

Civicrazia Italiana  (4 marzo alle ore 10:53)

CESSIONI vs LIMITAZIONI

Pillola 3.
Con decreto del 6.10.2017, che si produce, il Tribunale Penale di Cassino, in persona del G.I.P. Massimo Lo Mastro, ha finalmente confermato che la cessione di sovranità è un atto illecito punito dal codice penale quando ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi: "(omissis...) rileva questo giudice la differenza tra limitazioni e cessione di sovranità, non ritenendo (giustamente) detti concetti assimilabili. L'art. 11 Cost. precisa e fissa, con estrema chiarezza a quali condizioni sia possibile "limitare" la sovranità nazionale (ovvero limitare la sovranità popolare). Proprio perché senza sovranità lo Stato non esisterebbe, i limiti della Costituzione in materia di compressione del potere d'imperio sono rigorosi (proprio per questo il legislatore si è occupato di sanzionare penalmente la lesione del potere d'imperio e dello Stato e si parla all'uopo di delitti contro la personalità giuridica internazionale dello Stato ove ne risultino integrati gli estremi oggettivi e soggettivi). La sovranità dunque non può essere ceduta ma solo limitata e anche le mere limitazioni hanno ulteriori "limiti". Fermo il divieto assoluto di cessioni, la limitazione della sovranità può avvenire unicamente in condizioni di reciprocità ed al fine esclusivo (ogni altra soluzione è stata espressamente bocciata in seno all'Assemblea Costituente) di promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Limitare significa circoscrivere un potere entro certi limiti, ovvero omettere di esercitare il proprio potere d'imperio (che pure deve rimanere intatto) in una determinata materia, oppure esercitarlo all'interno di certi limiti generalmente riconosciuti dal diritto internazionale a fini di pace e di cooperazione tra le nazioni. Purché il contenimento dell'esercizio del proprio potere (che secondo la nostra impostazione democratica, appartiene al popolo, ovvero al soggetto rappresentato), sia in ogni caso rispettoso degli ulteriori cd. "controlimiti" costituzionali (cfr. Sent. Corte Cost. 238/2014). La cessione di sovranità invece comporta la consegna ad un terzo di un potere d'imperio proprio di uno Stato che così per definizione perde anche la propria indipendenza".
Ovviamente quanto considerato reato dal GIP di Cassino è esattamente ciò che è avvenuto nel nostro Paese. L'Italia ha perso radicalmente la sua indipendenza e la sua sovranità, fatto giuridicamente illecito.
E quando sentiamo parlare i nostri politici di cessione di sovranità (Napolitano (!!!), Mattarella (!!!), Monti, Boldrini, ecc.) prendiamo coscienza che stanno andando contro la Costituzione e prendiamone le distanze. Non è questo il modo di fare l'Europa!


Commenti

Guerrasio Mario P.d.P.
caso italia
LE DUE LIMITAZIONI DI SOVRANITA'


A prescindere la questione giuridica, i cittadini italiani se ne trovano di fatto due di limitazioni di Sovranità: una con l' "esterno"(altre Nazioni); l'altra con l' "interno ( la Politica Istituzionale Pubblica Nazionale di turno).
Poi, la limitazione di sovranità con l'"esterno", è la responsabile sull'introduzione nel sul suolo italiano senza alcuna organizzazione, attrezzatura di cittadini provenienti da altre nazioni e culture, quando l'Italia NON ha ancora risolto il suo "Caso Meridione"?
https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/05/16/articoli-7-e-8/
04.03.2017

mov.pol.protagonisti@tiscali.it  -  movpol.protagonisti@libero.it
Creato con Webnode Cookies
Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia